Normative e dintorni

REVOCHE E SMALTIMENTI

Sono revocati a decorrere dall’1 dicembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dodina e dithianon

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dodina ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 18 marzo 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dithianon ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 26 maggio 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

 

Proroga dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari

Proroga dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari gia' autorizzati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, contenenti sostanze attive approvate e aventi scadenza entro il 31 dicembre 2011.

Scarica elenco dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del decreto legislativo 194/95, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2011 e prorogati fino al 30 giugno 2012.

     

Regolamento CE n. 790/2009: riclassificazione

Con riferimento al Regolamento CE n. 790/2009, riguardante le modalità di etichettatura dei prodotti fitosanitari e dei conseguenti obblighi di legge, comunichiamo che a far data dal 1 dicembre 2010 alcuni prodotti distribuiti dalla società VEBI hanno subito delle modifiche.
In particolare, in seguito a revisione della classificazione di pericolo del principio attivo Zolfo, sono stati adeguati le etichette dei seguenti prodotti:

Prodotto Reg. N./del Classificazione precedente Classificazione nuova
VEBIZOLFO FLOW 10492 del 10/05/2000 Xi – Irritante per gli occhi,
le vie respiratorie e la pelle

R 36/37/38     
Xi – Irritante per la pelle

R 38

VEBIZOLFO WG 12323 del 08/11/2004 Xi – Irritante per gli occhi,
le vie respiratorie e la pelle
R 36/37/38    
Xi – Irritante per la pelle

R 38

La normativa vigente in materia di immissione sul mercato di prodotti fitosanitari prevede che il consumatore finale sia sempre aggiornato su eventuali modifiche: chiediamo pertanto nella fase di vendita al vs. cliente di consegnare contestualmente alla confezione anche la copia della nuova etichetta, che potete trovare come allegato a questa pagina.

NOTA
Per quanto attiene i seguenti prodotti fitosanitari a base di Imidacloprid, anch’esso revisionato nella sua classificazione di pericolo, le etichette dei prodotti:

NUPRID 200 SL – Reg. N. 12.650 del 15/06/2009 (classificazione di pericolo: Xi – Irritante per gli occhi; R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico)

IMPRINT – Reg. N. 13640 del 31/07/2009 (classificazione di pericolo: N – Pericoloso per l’ambiente R 51/53)

non hanno subito alcuna modifica per quanto attiene la classificazione di pericolo. Rimangono pertanto validi i testi che trovate attualmente sulle rispettive confezioni giacenti presso i vs. magazzini.

Disponibili a qualsiasi informazione o chiarimento,

VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL

     

Decreto Non inclusione BIFENTRINA

La sostanza attiva bifentrin non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Pertanto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva sono revocate a partire dal 30 maggio 2010. La commercializiazione consentita fino al 30 gennaio 2011. L'utilizzo dei prodotti litosanitari a base della sostanza attiva bifentrin è consentito fino al 30 maggio 2011.

 

Comunicato 29 dic 2010

Proroga al 31/12/2011 delle registrazioni contenenti principi attivi (tra cui la METALDEIDE) il cui dossier era stato ripresentato ai sensi del regolamento CE 33/20

 

Banca dati prodotti fitosanitari

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La banca dati contiene tutte le informazioni relative ai prodotti fitosanitari in commercio.

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