Tutti i prodotti per combattere gli organismi nocivi vegetali o animali sono regolamentati dalla legge e
soggetti ad autorizzazione per la produzione e la vendita.
DPR N. 290 DEL 23/04/2001
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.
DEFINIZIONI
ART. 2 – c.1a
Prodotti fitosanitari: le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore e destinati a:
• proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
• favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
• conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
• eliminare le piante indesiderate;
• eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento
ART. 2 – c. 2b
Coadiuvanti di prodotti fitosanitari:
a) i prodotti destinati ad essere impiegati come bagnanti, adesivanti ed emulsionanti, messi in commercio allo scopo di favorire l’azione dei fitosanitari;
b) i prodotti destinati a determinare o coadiuvare l’azione di protezione delle piante e dei loro prodotti e di difesa delle derrate alimentari immagazzinate.
RICLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI
(D. Lgs. N. 65 del 14/03/2003)
A decorrere dal 1^ ottobre 2005 le imprese titolari di autorizzazioni alla vendita di fitosanitari sono autorizzate ad immettere in commercio i propri prodotti con la nuova etichetta riclassificata dal Ministero della Salute.
Lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari con etichetta precedentemente autorizzata, presenti a magazzino del titolare delle autorizzazioni, del produttore o dell’importatore è consentito sino al 30 gennaio 2006.
La vendita e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari confezionati con le etichette precedentemente autorizzate è consentita sino al 30 gennaio 2007.
In base a quanto previsto dal D. Lgs. N. 65 i prodotti pericolosi, compresi i fitosanitari, sono stati sottoposti ad una revisione per quanto attiene la classificazione di pericolo, l’imballaggio e l’etichettatura. Fatta eccezione per i prodotti che sono rimasti non classificati, le etichette dei prodotti classificati come pericolosi hanno visto l’inserimento di simboli di pericolo (per la salute e per l’ambiente), frasi di rischio e consigli di prudenza.
Dal 1° ottobre 2005 sulle nuove confezioni dei prodotti fitosanitari si potranno trovare le seguenti simbologie di pericolo:
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Fermo restando quanto riportato agli artt. 21-22-23 del DPR n. 290, in base alla classificazione di pericolo dei prodotti fitosanitari la vendita è così normata:
ART. 25
I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati MOLTO TOSSICI, TOSSICI, NOCIVI, possono essere venduti per l’impiego diretto, per sé o conto terzi, soltanto a coloro che siano muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall’ufficio regionale.
Obblighi per il rivenditore di fitosanitari classificati MOLTO TOSSICI, TOSSICI, NOCIVI:
autorizzazione specifica rilasciata dall’ufficio regionale tenuta di registro di carico e scarico.
Obblighi per l’acquirente di fitosanitari classificati MOLTO TOSSICI, TOSSICI, NOCIVI:
autorizzazione all’acquisto («patentino»)
Fermo restando quanto riportato agli artt. 21-22-23 del DPR n. 290 (certificato di abilitazione alla vendita), la vendita e l’acquisto di prodotti fitosanitari classificati IRRITANTI e non classificati non richiede autorizzazione specifica.
In base al DPR n° 290 del 23/04/2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 165 del 18/07/2001 art. 24 comma I:
Fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi
devono essere conservati in appositi locali o in appositi armadi, da tenere chiusi a chiave.
Fitosanitari irritanti e non classificati
devono essere stoccati e venduti in locali che non siano adibiti a deposito o alla vendita di generi alimentari o mangimi.
DPR N. 290 DEL 23/04/2001
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.
DEFINIZIONI
ART. 2 - c. 2
Le sostanze ed i prodotti volti a proteggere le piante ornamentali, i fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico con attività acaricida, battericida, fungicida, insetticida, molluschicida, vermicida, repellente, viricida, fitoregolatrice od altra.
COMMERCIO E VENDITA
Art. 28
Le disposizioni di cui al presente capo V del sopraccitato DPR 290 (Commercio e vendita di prodotti fitosanitari) non si applicano ai prodotti per piante ornamentali che restano disciplinate dal DPR n. 392 del 06/10/1998.
Ovvero la vendita dei Prodotti per Piante Ornamentali è a libero servizio.
RICLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI PER PIANTE ORNAMENTALI
(D. Lgs. N. 65 del 14/03/2003)
Anche per i Prodotti fitosanitari per Piante Ornamentali - a decorrere dal 1^ ottobre 2005 - le imprese titolari di autorizzazioni alla vendita sono autorizzate ad immettere in commercio i propri prodotti con la nuova etichetta riclassificata dal Ministero della Salute.
Lo smaltimento delle scorte dei PPO con etichetta precedentemente autorizzata, presenti a magazzino del titolare delle autorizzazioni, del produttore o dell’importatore è consentito sino al 30 gennaio 2006.
La vendita e l’utilizzo dei PPO confezionati con le etichette precedentemente autorizzate è consentita sino al 30 gennaio 2007.
In base a quanto previsto dal D. Lgs. N. 65 i prodotti pericolosi, compresi i PPO, sono stati sottoposti ad una revisione per quanto attiene la classificazione di pericolo, l’imballaggio e l’etichettatura.
Diversamente dai prodotti fitosanitari i PPO hanno dei limiti in termini di classificazione di pericolo (possono essere al massimo IRRITANTI e PERICOLOSI per L’AMBIENTE) e di confezioni (pronti all’uso: al max kg 1 o lt 1; concentrati: al max 100 g o 100 ml). Sono esclusi inoltre prodotti ad azione diserbante.
DPR N. 392 del 06/10/1998
DEFINIZIONI
ART.1
I Presidi Medico Chirurgici comprendono:
• disinfettanti e sostanze poste in commercio
come germicide e battericide;
• insetticidi per uso domestico e civile;
• insettorepellenti;
• topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile.
COMMERCIO E VENDITA
Indipendentemente dalla simbologia di pericolo presente in etichetta e sotto riportata i PMC possono essere venduti a libero servizio senza specifica autorizzazione.
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